Legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Ai commi 102, 103 e 104 sono disposte, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, le equiparazioni dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dalle Accademie di belle arti, dai Conservatori di musica, dagli Istituti musicali pareggiati, dall'Accademia nazionale di danza e dall'Accademia nazionale di arte drammatica a classi di laurea universitarie.
ultima modifica 13/01/2025

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