Linee guida relative alle procedure per l’attivazione di selezioni per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato

Il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato” emanato con D. R. n. 5312 del 26/08/2011, prevede che le proposte di all’attivazione di procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato sono deliberate dal Consiglio delle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca (attualmente le Facoltà su richiesta del Consiglio di Dipartimento).

  1. Le proposte devono contenere tutti gli elementi previsti dal Regolamento ed essenziali per pervenire all’emanazione del bando. In particolare:
    a) tipologia di contratto1 per cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, specificando il regime di tempo pieno o definito e l’eventuale prorogabilità ove si tratti di contratto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del succitato Regolamento;
    b) attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore dovrà svolgere;
    c) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
    d) i requisiti di ammissione2 alla procedura selettiva, in conformità con quanto disposto dall’art.6 del citato Regolamento;
    e) sede di servizio;
    f) fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del posto;
    g) trattamento economico, assistenziale, previdenziale ed erariale previsto3;
    h) termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, che non deve essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando;
    i) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi di studio in lingua straniera;
    j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a 12 pubblicazioni.
    Le proposte devono, altresì, essere corredate, ai fini della pubblicazione del bando sui siti web del MIUR e dell’Unione europea: da:
    1. titolo del progetto di ricerca in italiano ed inglese;
    2. descrizione sintetica del progetto in italiano ed inglese (massimo 1000 caratteri);
    3. campo principale della ricerca e relativo sottocampo.
  2. La richiesta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria per l’attivazione della procedura.
    Qualora la fonte del finanziamento del posto provenga da specifici rapporti convenzionali delle Strutture proponenti con soggetti pubblici e/o privati le convenzioni dovranno espressamente definire:
    - il programma di ricerca;
    - la durata;
    - le risorse messe a disposizione.
    La convenzione, stipulata tra la Struttura proponente ed il soggetto finanziatore dovrà garantire l’integrale copertura del costo del Ricercatore a tempo determinato per la durata di almeno tre anni per i contratti di cui alla lettera a), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui alla lettera b).
    A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta
    giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione.
    Le Strutture proponenti si impegnano ad integrare la copertura finanziaria in relazione agli
    eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per
    legge nel corso della vigenza del contratto.
    La sottoscrizione del contratto di Ricercatore a tempo determinato avverrà, pertanto, solo ed esclusivamente all’esito del perfezionamento dell’iter convenzionale e dell’avvenuta
    acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero tramite versamento integrale delle risorse utili a far fronte al costo complessivo del ricercatore, da parte del soggetto finanziatore.
  3. La proposta di contratto dovrà contenere l’impegno da parte della Struttura proponente a devolvere all’Amministrazione Centrale la quota necessaria ad assicurare la copertura finanziaria del contratto compresa degli oneri a carico dell’Amministrazione.
    Il Direttore Generale, con propria direttiva, fisserà le modalità ed i tempi per tali devoluzioni.

La delibera approvata dal Consiglio delle Strutture competenti in materia di didattica e di ricerca dovrà essere trasmessa, per i successivi provvedimenti, al Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione.

Nel caso in cui la fonte del finanziamento del posto provenga da specifici rapporti convenzionali delle Strutture proponenti con soggetti pubblici e/o privati, la predetta delibera ed il relativo schema di convenzione dovranno essere trasmesse anche al Dipartimento Ricerca, didattica e relazioni esterne.

Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle proposte avanzate, previo parere obbligatorio del Senato accademico in ordine alle esigenze di didattica, di ricerca e di servizio agli studenti (ed alla eventuale convenzione), delibererà in ordine alle selezioni da bandire, accertata la
copertura finanziaria degli stessi.

Successivamente con provvedimento del Rettore sarà emanato il bando di indizione della procedura selettiva che sarà affisso all’Albo dell’Area Reclutamento, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e su quelli della CRUI, del MIUR e dell’Unione europea.

 

1 a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Tali contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) senza aver conseguito giudizio negativo, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, o
di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali I contratti sono stipulati esclusivamente con regime a tempo pieno.

2 Fermi restando i requisiti specifici richiesti per la stipula dei contratti di cui alla lettera b), possono partecipare alle procedure selettive finalizzate alla stipula del contratto di cui alla lettera a) i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, diploma di
specializzazione medica.
Fino 31 dicembre 2015, possono, altresì partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui alla predetta lettera a), anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente con un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; le tipologie di laurea richieste ed i parametri di idoneità del curriculum devono essere indicati nella proposta di attivazione di procedura selettiva.

3 Ai ricercatori con contratto della tipologia di cui alla lettera a), compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico omnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato (classe 00), secondo il regime di impegno e come di seguito indicato:
a) tempo pieno € 48.392,01 (€ 34.898,06 trattamento economico a.l. - € 13.493,95 totale oneri a carico dell’Amministrazione);
b) tempo definito € 35.807,56 (€ 25.317,88 trattamento economico a.l. - € 10.489,68 totale oneri a carico dell’Amministrazione).

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published on 25/01/2012 ultima modifica 25/06/2013