Informazioni generali

Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità

 

Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

Requisiti di accesso

D.M. del giorno 8 febbraio 2019 n. 92, D.M. del 12 febbraio 2020 n. 95.

Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado come di seguito riportati:

Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 59/2017, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025.
Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

La prova di accesso

La prova di accesso, predisposta dalle Università, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova di accesso è predisposta da ciascuna Università e si articola in:

a) una test preselettivo;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.

Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Accedono direttamente alla prova scritta i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio sullo specifico posto di sostegno cui si riferisce la procedura.

L’articolazione delle prove è stabilita dalle Università. La loro valutazione è espressa in trentesimi.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle Università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.

La graduatoria degli ammessi al corso di specializzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 9 e 10 , del D.M. del 30 settembre 2011, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati nel test preliminare, nella prova scritta e nella prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio finale, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato più giovane.

L’art. 4 comma 5 del DM dell’8 febbraio 2019, n 92 stabilisce che nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM Sostegno del 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi.

Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Durata del corso Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.

Esame finale Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.

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published on 13/11/2013 ultima modifica 03/04/2024